È con grande soddisfazione che segnaliamo l’importante sentenza n. 34034 del 24.12.2025, con cui la Corte di Cassazione ha deciso in senso favorevole alla Textron Aviation Inc (incorporante della Cessna Aircraft Company), assistita dallo Studio Associato Galantini & Partners, in persona del naming partner Avv. Carlo F. Galantini e della collaboratrice Avv. Alessandra Caniglia, in team con l’Avv. Stephen F. Coxhead, dello studio Fowler White Burnett di Miami, una causa pilota promossa dai familiari di due vittime del tragico incidente occorso nel lontano ottobre 2001 nell’aeroporto di Milano Linate, nel quale un velivolo privato, noleggiato dalla Cessna ed operato da una società di aerotaxi tedesca, entrò in collisione con un aereo delle linee aeree scandinave (SAS) con a bordo circa 110 passeggeri.
La causa così decisa dopo tre gradi di giudizio costituiva una “coda” della complessa e articolata vicenda processuale radicatasi in sede penale avanti al Foro di Milano per l’accertamento delle responsabilità dei numerosi soggetti, che, a vario titolo, dovevano ritenersi responsabili per aver causato l’incidente ed il decesso di 118 persone tra cui: passeggeri, membri dell’equipaggio e operatori aeroportuali, definita, in Italia, con la decisione della Cassazione, sez. penale, e con un accordo sui risarcimenti civili fra tutte le parti coinvolte nel disastro, ad eccezione della Cessna che, ritenendosi estranea all’accaduto, nella sua veste di mera noleggiatrice di uno dei velivoli entrati in collisione, non partecipò a tale iniziativa.
Il contenzioso continuò negli Stati Uniti con una Class action volta ad ottenere una quota superiore dei risarcimenti nei confronti della Cessna, ma tale iniziativa giudiziale si concluse con una pronuncia di difetto di giurisdizione (“forum non conveniens”), da qui l’esigenza di iniziare la causa pilota avanti al Tribunale civile di Milano, proseguita in appello e da ultimo definita dalla Cassazione con la sentenza in commento.
La definizione delle responsabilità del noleggiatore aereo
In estrema sintesi, nel decidere questo complesso caso, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale nel noleggio aereo il noleggiatore, in quanto parte meramente committente del volo, non è tenuto a rispondere dei fatti che riguardano l’equipaggiamento del velivolo, la preparazione del volo e la navigazione aerea, essendo compiti spettanti al noleggiante, che agisce in piena autonomia ed indipendenza.
Ciò salvo che non si provi che, nella situazione data, il noleggiatore si sia ingerito nelle scelte relative alla conduzione del velivolo avendo il potere di esercitare una simile ingerenza, precisando, tuttavia, che non può essere imputata al noleggiatore una responsabilità omissiva nel caso in cui non provveda a cancellare il volo quando ricorra una situazione di obiettiva emergenza che non venga gestita dal comandante del velivolo.
Questo appunto era l’addebito che gli attori imputavano alla Cessna sulla base della ipotizzata ricorrenza di una situazione di emergenza dovuta alle condizioni meteo. Pretendevano di invocare l’applicazione dei principi statuiti nel precedente caso ICOMSA, dove la società noleggiatrice venne ritenuta responsabile in solido con la società esercente per non aver ordinato all’equipaggio di rinunciare al volo.
La Cassazione ha precisato che il caso ICOMSA era radicalmente diverso, giacché in quel caso gli attori agivano per il risarcimento del danno ai propri familiari a bordo del velivolo noleggiato, verso i quali la società assumeva un obbligo di protezione. Nel caso di Linate, chi agiva in giudizio erano i familiari dei passeggeri a bordo dell’aereo antagonista (SAS), soggetti terzi verso i quali non sussisteva alcun rapporto.
Inoltre, nel caso concreto, non risulta che al momento del rullaggio sussistesse una situazione di emergenza che giustificasse la decisione di abortire il volo: l’aeroporto funzionava regolarmente, l’equipaggio non segnalava alcunché e il collaboratore della società noleggiatrice a bordo non aveva la competenza per imporre decisioni in merito alla navigazione.
I confini della responsabilità per fatto del preposto
Procedendo nell’analisi dei motivi di ricorso, la Corte Suprema giungeva ad escludere che la Cessna avrebbe dovuto rispondere in via contrattuale ex artt. 1678 e 1228 c.c. Di particolare interesse è la motivazione con cui la Corte ha respinto la tesi secondo la quale il noleggiante ed il suo equipaggio dovessero considerarsi quali “preposti” nell’accezione di cui all’art. 2049 c.c., configurando una responsabilità oggettiva del noleggiatore.
Per decidere detto motivo, la Corte Suprema ha sentito la necessità di rivisitare e fornire una lettura aggiornata del concetto di preposizione. La ratio dell’istituto della responsabilità dei padroni e committenti deve trovare dei limiti nelle particolari caratteristiche del rapporto intercorrente tra il soggetto che commette l’illecito e il soggetto per conto del quale agisce.
Ebbene, ai fini della ricorrenza della preposizione occorre che la relazione tra il committente della prestazione e il soggetto che la esegue sia tale da far sì che vi sia una soggezione del preposto rispetto al preponente. Per stabilire se ricorra una tale caratteristica, occorre analizzare un profilo strettamente contrattuale e un profilo funzionale, basandosi sul margine di autonomia realmente sussistente per l’incaricato.
Implicano in ogni caso la sussistenza di una relazione di soggezione tra preponente e proposto, ovvero di avvalimento mediante eterodirezione nello svolgimento dell’attività di quest’ultimo, che può ravvisarsi: a) sotto il profilo del regolamento contrattuale, in tutti i casi in cui l’oggetto della prestazione dovuta dal preposto resti individuato solo genericamente nel contratto e vada specificato, in modo significativo, sulla base di successive indicazioni che dovranno essere fornite dal preponente; b) sotto il profilo funzionale, in tutti i casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o anche di fatto o di altro tipo, tra il committente della prestazione e l’incaricato della stessa, di modo che le prestazioni commesse e affidate possano considerarsi stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente.
L’impatto della sentenza per compagnie e intermediari
Alla luce dei principi affermati, la Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’Appello di Milano con la quale è stata esclusa la sussistenza del rapporto di preposizione fra la noleggiatrice Cessna e la società noleggiante ed il suo equipaggio, con conseguente esclusione di una responsabilità ex art. 2049 c.c.
Sotto l’aspetto contrattuale, non sono emersi elementi tali da far ritenere limitata l’autonomia del noleggiante nell’organizzare i mezzi per rendere la prestazione. Parimenti, sotto l’aspetto funzionale, non è risultata una situazione di dipendenza economica tale da poter indurre a considerare la noleggiante stabilmente inserita nel ciclo produttivo della Cessna.
Si tratta di una sentenza di grande interesse non solo per l’esclusione della responsabilità del noleggiatore aereo, ma soprattutto per la ridefinizione dei confini della preposizione. Crediamo che i principi affermati dovranno essere attentamente meditati dagli interpreti per quanto attiene la materia della responsabilità delle imprese di assicurazione per il fatto dei subagenti e di altre figure facenti parte dell’articolata rete di intermediari, integrando e fornendo elementi utili a spiegare la ratio della recente sentenza n. 5911 del 16.3.2026 resa dal Supremo Collegio su questo tema.
Domande frequenti su Disastro di Linate 2001: la Cassazione chiude la vicenda dei risarcimenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34034 del 2025, ha escluso la responsabilità di Textron Aviation Inc. (incorporante di Cessna). Ha stabilito che Cessna, in qualità di mera noleggiatrice del velivolo privato, non era tenuta a rispondere delle fasi di preparazione e navigazione del volo, compiti spettanti in via esclusiva alla società noleggiante.
Secondo la Corte, il noleggiatore agisce solo come committente e non risponde della condotta dell'equipaggio, a meno che non si ingerisca direttamente nelle scelte di volo. Nel caso di Linate, l'aeroporto funzionava regolarmente al momento del rullaggio e il collaboratore di Cessna a bordo non aveva alcuna competenza per imporre l'annullamento del volo.
La Cassazione ha chiarito che il caso ICOMSA riguardava il risarcimento ai familiari dei passeggeri a bordo dell'aereo noleggiato, verso i quali esisteva un obbligo di protezione. Nella causa di Linate, invece, ad agire erano i familiari dei passeggeri dell'aereo antagonista (SAS), considerati soggetti terzi senza alcun rapporto contrattuale con Cessna.
La Corte ha escluso che l'equipaggio e la società noleggiante potessero essere considerati 'preposti' di Cessna ex art. 2049 c.c. Per far scattare questa responsabilità, deve esistere un reale vincolo di dipendenza economica o una limitazione dell'autonomia (eterodirezione), elementi non riscontrati tra Cessna e l'operatore tedesco.
La ridefinizione dei confini della 'preposizione' ha un impatto diretto sulle imprese di assicurazione. I principi stabiliti dalla Cassazione offrono nuovi criteri per valutare la responsabilità delle compagnie per i fatti illeciti commessi da subagenti e altre figure della rete di intermediari.